L'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto è valido anche se inviato al difensore via SMS

Con un'interessante sentenza (sez. IV, sentenza 30.07.2012 n° 30984) la Cassazione Penale ha stabilito un principio alquanto innovativo riguardante le comunicazioni effettuate nell'ambito del processo penale.

In sintesi la Suprema Corte ha, infatti, affermato che è l'avviso al difensore dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto del proprio assistito è valida anche se effettuata a mezzo di sms inviato sul suo telefono cellulare. 

Il caso nasce nell'ambito di una convalida di arresto effettuata dal GIP di Catania a seguito della celebrazione di un'udienza la cui comunicazione, così come annotato in atti dal funzionario di cancelleria, era stata effettuata al difensore a mezzo di messaggio inoltrato sul suo telefono cellulare.

Sostenendo l'irregolarità di tale comunicazione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto rigettata dalla Suprema Corte all'esito di un interessante ed innovativo ragionamento.

La sentenza prima di entrare nel merito del caso specifico parte, innanzitutto, dal riferimento ad un altro precedente delle Sezioni Unite  (30.10.2002 n. 39414) secondo cui, non sempre l’avviso al difensore di un atto cui egli ha diritto di partecipare, richiede l’uso delle modalità tipiche delle notifiche, ben potendosi fare ricorso, in casi particolari previsti dalla legge, a mezzi atipici di comunicazione. 

Aggiunge poi che "nel caso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, il dettato normativo – art. 390 co. 2 cpp – prevede che dell’udienza sia dato avviso “senza ritardo” al pubblico ministero ed ai difensori, previsione che, nel pieno rispetto del principio di legalità, autorizza il superamento delle forme vincolate di conoscenza legale degli atti in considerazione della presenza di una specifica situazione di urgenza, quale è quella rappresentata dai brevi termini legislativamente previsti per la convalida del fermo che impongono l’intervento di una decisione rapida dell’autorità giudiziaria in vista della tutela di interessi considerati di primaria rilevanza".

Non solo, ma la Suprema Corte ricorda anche che, secondo il precedente citato, nel caso dell'udienza di convalida, la validità dell’avviso prescinde dalla conoscenza effettiva della informazione da parte dell’interessato atteso, peraltro, che “se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97, comma 4″, nominando altro difensore.

Ciò premesso, nel caso specifico, gli Ermellini hanno rigettano il gravame sostenendo un'interpretazione tecnologica proprio del disposto di legge di cui all'art. 390 del codice di procedura penale il quale, come sopra ricordato prescrive che l'avviso dell'udienza debba essere dato al p.m. ed al difensore "senza ritardo" non specificando nulla in ordine alle forme di tale comunicazione.

Tale circostanza unita al breve lasso di tempo previsto dal dettato costituzionale, secondo cui l'udienza di convalida deve essere celebrata entro 48 ore dall'arresto giustifica, pertanto, qualsiasi forma di comunicazione anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Si legge, infatti, nel provvedimento in esame che “la estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti di cui trattasi ha infatti giustificato l’uso di modalità di comunicazione atipiche e il mancato controllo circa la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituendo ragionevole presunzione di tale effettiva conoscenza l’invio della comunicazione, sia pure per sms, al cellulare del difensore"

Prosegue poi la sentenza: "l’avviso di cui si discute è dunque stato effettuato al telefono cellulare del difensore di fiducia, a mezzo sms, circostanza peraltro non contestata, ed è da ritenersi sufficiente ai fini dal medesimo perseguiti" ed ancora: "La estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti di cui trattasi ha infatti giustificato l’uso di modalità di comunicazione atipiche e il mancato controllo circa la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituendo ragionevole presunzione di tale effettiva conoscenza l’invio della comunicazione, sia pure per sms, al cellulare del difensore"

Vale la pena, infine, soffermarsi proprio su quest'ultimo punto della presunzione di conoscenza, atteso che, anche di questo si occupa la sentenza in esame che, facendo ancora una volta riferimento al precedente giurisprudenziale sopra citato afferma: "Si può infatti ribadire, per l’ipotesi qui considerata, l’affermazione già contenuta nella richiamata decisione delle sezioni unite – relativa alla comunicazione dell’avviso a mezzo di avviso registrato sulla segreteria telefonica – secondo cui una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all’insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate nonché di controllare i messaggi che pervengono al suo cellulare".

In virtù di quanto esposto, pertanto, non solo le ragioni di urgenza legittimerebbero modalità di comunicazioni alternative come il messaggio lasciato in segreteria telefonica o l'invio di un sms, ma ancor più, tali comunicazioni sarebbero valide se inseriti nel più ampio contesto dell'onere di diligenza a cui è tenuto il difensore nell'adempimento del proprio incarico professionale, nel quale rientrerebbe anche il preciso obbligo di consultazione degli apparecchi di comunicazione a lui in uso.

Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione sembra, dunque, compiere un'ulteriore passo in avanti rispetto a quello già effettuato dieci anni or sono equiparando la validità di una comunicazione effettuata a mezzo segreteria telefonica ad una eseguita a mezzo sms.

Certamente se, da un lato, una simile sentenza si possa considerare un "segno dei tempi",  dall'altro, chi utilizza strumenti tecnologici mediamente avanzati potrebbe oggi anche sorridere, considerato che lo stesso sms è ormai un mezzo di comunicazione alquanto obsoleto e certamente meno diffuso di altri.

Potremmo allora legittimamente chiederci, seguendo lo stesso ragionamento, se possa essere, comunque, ritenuto valido un avviso al difensore effettuato a mezzo e-mail o tramite un messaggio su Twitter, su Facebook o su altro social network.

A mio avviso la risposta, almeno astrattamente, potrebbe essere affermativa, considerato che, peraltro, tali mezzi di comunicazione, sono tecnicamente più affidabili rispetto al semplice sms, ma il loro uso apre uno scenario su molteplici e complesse problematiche la cui soluzione non può essere rimessa alle considerazioni di questo articolo.

Forse se ne occuperà la Cassazione, tra qualche anno, ma nel frattempo, se vi va parliamone pure.... 


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