DL Crescita 2.0: le novità in tema di giustizia

Il Decreto Legge n. 179/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012, rubricato come "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", è certamente più noto come "Decreto Crescita 2.0" in quanto il Governo, in detto provvedimento ha inteso investire decisamente sullo sviluppo e l'innovazione grazie al potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Tra le varie misure, in attesa della legge di conversione, assumono particolare rilievo quelle introdotte in materia di giustizia che proviamo ad analizzare nel presente contributo esaminando sinteticamente le disposizioni normative ad esse collegate.

Della materia se ne occupa la sezione VI del decreto intitolata appunto "Giustizia digitale" ed in particolare, con tre articoli (16,17 e 18), interviene su numerose disposizioni normative già in vigore con varie modifiche. 

L'articolo 16 si intitola: "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" ed introduce importanti modifiche sulle norme contenute nel codice di procedura civile.

L'art. 136 c.p.c. (che si occupa delle comunicazione di cancelleria) viene modificato con l'eliminazione delle parole "in carta bollata" e nell'art. 149-bis (che disciplina le notifiche a mezzo di posta elettronica), al secondo comma, dopo le parole "pubblici elenchi" sono inserite le parole "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni".

In sostanza attraverso tale ultima modifica si ampliano, a differenza della versione previgente, le possibilità della cancelleria di effettuare notifiche elettroniche non solo agli indirizzi ricavabili da "pubblici elenchi", ma anche a qualsiasi indirizzo elettronico che sia riferibile al soggetto 

destinatario della comunicazione purchè esso sia reperibile in elenchi a cui la Pubblica Amministrazione può avere accesso, risultando, a modesto parere di chi scrive, però, tale innovazione alquanto rischiosa in quanto capace di introdurre potenziali incertezze sul luogo esatto del destinatario con evidenti conseguenze anche di natura processuale.

Modificato anche l'art.  45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e disposizioni transitorie (che disciplina le forme di comunicazione del cancelliere) a cui vengono apportate le seguenti variazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria é costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».


Evidente, dalla lettura di queste norme la volontà del Governo di incentivare l'utilizzo dello strumento informatico quale sostitutivo del biglietto di cancelleria cartaceo, circostanza che, peraltro, consente con evidente risparmio (e a differenza del passato ove veniva comunicato solo un estratto dei provvedimenti) la trasmissione integrale del provvedimento giudiziario.
Naturalmente tale comunicazione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la trasmissione degli atti informatici e, pertanto, il messaggio di posta elettronica certificata (sostitutivo del "vecchio" biglietto di cancelleria) deve essere ad essa conforme. 

Completamente nuove invece le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legge in esame che prevedono quanto segue:

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
La relazione di notificazione é redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Si sceglie, dunque, di percorrere la strada della completa digitalizzazione delle comunicazioni comportando ciò evidenti risparmi in termini economici (si pensi alla carta e alle spese di notifica a mezzo posta o ufficiale giudiziario) con l'importante novità costituita dall'introduzione di tale regime anche in materia penale per tutti i soggetti che siano diversi dall'imputato (e, dunque, anche al difensore).

Da interpretare o meglio probabilmente ancora da attuare l'ultimo comma dell'articolo nella parte in cui prevede che la relazione di notificazione sia "automatizzata" dalla Cancelleria, atteso che, allo stato attuale probabilmente, gli uffici giudiziari italiani non sono forniti di un software idoneo in tal senso.

Importanti precisazioni in materia di privacy sono poi fornite dal comma 5 che recita come segue:


5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili é effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


In sostanza per tutelare la privacy tutti quei provvedimenti giudiziari nei quali sono contenuti dati sensibili sono comunicati soltanto per estratto, fatta sempre salva la possibilità di accedere alla versione integrale, soltanto per i soggetti legittimati (difensori e magistrati) nell'ambito delle norme del processo civile telematico e con strumenti per esso previsti.

Richiamata di fatto, nel comma 6 la disposizione già esistente che prevede la comunicazione in cancelleria per i soggetti che, pur avendo l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o non vi hanno provveduto o non lo hanno comunicato

Aggiunta la precisazione per cui "le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

Diventa, dunque, ormai essenziale per tutti gli avvocati, non solo di dotarsi di un indirizzo di posta certificata, ma anche di comunicarlo correttamente e di verificarne la perfetta funzionalità a pena di non ricevere più notifiche, ma di trovarle solo in cancelleria.

Tali modalità di notifica vengono estese, dal comma 7, anche ai soggetti che, nei procedimenti civili, stiano in giudizio personalmente se l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta da pubblici elenchi ovvero se la stessa lo abbia indicato nei propri atti.

Viene precisato anche che "tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica" preventivamente comunicati.

Quando non é possibile procedere in tal modo per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale ed ossia le forme tradizionali di notifica.

Prevede, poi il comma 9 dell'art. 16 che le disposizioni previste dai commi da 4 ad 8 (ed ossia quelle che riguardano le modalità di notifica elettroniche) acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

Dunque l'effettiva entrata in vigore delle norme non è immediata, ma subordinata ad una serie di condizioni in base al tipo di comunicazione e ai relativi destinatari.

E' immediatamente operativa per tutte le comunicazioni per le quali sono destinatari i difensori relative a processi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari già individuati da precedenti decreti ministeriali previsti dalla legge n. 133/2008.

Diventa operativa decorsi sessanta giorni dalla legge di conversione per tutti i difensori nell'ambito di procedimenti pendenti dinanzi agli uffici giudiziari non individuati nei decreti ministeriali previsti dalla legge n. 133/2008.

Diventa operativa, a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione per le notificazioni dirette a destinatari diversi dai difensori.

Riguardo alle notificazioni in materia penale, invece, a persone diverse all'imputato, entra in vigore, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale da ulteriori decreti ministeriali previsti dal comma 10 del decreto legge.

Il comma 10, infatti, prevede che il Ministro della Giustizia emetta uno o più decreti, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, al fine di individuare:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.



A seguito di tale decisione il decreto dispone infine l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati che avevano preventivamente individuato gli uffici giudiziari coinvolti nell'introduzione del nuovo sistema telematico.

Il comma 12 prevede l'onere a carico delle Pubbliche amministrazioni di comunicare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata  su cui ricevere le comunicazioni e notificazioni e aggiunge che "l'elenco formato dal Ministero della giustizia é consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti".

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dai commi 6 ed 8 e, cioè in sostanza la notifica in cancelleria, fatto salvo il caso di impossibilità di notifica per fatto non imputabile al destinatario.

Soluzione, invece, piuttosto "punitiva" e, comunque, volta ad eliminare l'utilizzo del formato cartaceo, prevista dalle modifiche introdotte al TU spese di giustiza (DPR 115/2002) al quale è aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter che prevede: "L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si é resa possibile per causa a lui imputabile".

In sostanza, dunque, l'avvocato che non abbia comunicato il proprio indirizzo pec o che, comunque, non abbia potuto ricevere la comunicazione per sua negligenza (es: casella pec non rinnovata o intasata) non solo riceverà la notifica in cancelleria, ma addirittura dovrà pagare un diritto di copia aumentato di dieci volte.

I commi 15 e 16 si occupano della copertura finanziaria necessaria per l'adeguamento dei sistemi software e hardware degli uffici giudiziari e per la formazione del personale, stanziando 1.320.000,00 euro per l'anno 2012 ed euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

Importanti modifiche anche in tema di legge fallimentare previste dall'art. 17 del decreto legge.

Con la modifica dell'art. 15 viene introdotta la notifica del decreto di convocazione del debitore all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. 

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Quando, infine, la notificazione non può essere compiuta con dette modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. 

Introdotto anche il nuovo art. 31 bis  che disciplina le comunicazioni del curatore stabilendo che siano effettuate ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge e, dunque, in sostanza negli atti processuali.

Previsto che, in caso di omessa indicazione, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Fatto, infine, onere in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa,  per il curatore di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

Altre modifiche riguardano l'art. 33 (con l'invio del rapporto ivi previsto a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni) ed in particolare dell'art. 92 il quale prevede che tutte le comunicazioni indirizzate ai creditori in esso previste siano inviate ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Nella detta comunicazione dovrà essere inoltre specificato l'indirizzo di posta certificata del curatore, nonchè fatto avviso al creditore che, in mancanza di indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, incorrerà nella conseguenza del deposito in cancelleria così come previsto dall'art. 31 bis.

Tra le innovazioni più significative previste all'art. 93 L.F. il fatto che anche la domanda di ammissione al passivo e quella di revindica sia trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92.

Novità anche per quello che riguarda il deposito del progetto di stato passivo in quanto l'art. 95 L.F. prevede ora la possibilità per i creditori di inviare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza a mezzo di posta certificata.

Anche la comunicazione relativa all'ammissione (o all'eventuale rigetto) della domanda di insinuazione prevista dall'art. 97 L.F. dovrà essere comunicata ai creditori nella stessa modalità.

Dovranno, altresì, essere trasmesse al curatore in modalità elettronica anche le istanze tardive di ammissione al passivo e, allo stesso modo, in caso, di previsione di insufficiente realizzo il curatore dovrà darne notizia ai creditori.

Stessa "sorte" subiscono le comunicazioni relative a deposito del progetto di ripartizione, del deposito del rendiconto, della fissazione della relativa udienza, nonchè la modalità di trasmettere osservazioni per i creditori.

Prevista unicamente una deroga per il fallito ed in particolare, "nel caso in cui non sia possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Seguendo la stessa impostazione anche le comunicazioni nell'ambito del concordato fallimentare dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata fino alla sua approvazione.

Da rilevare che nel secondo comma dell'art. 125 L.F. il primo periodo é sostituito dal seguente: "Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.".

Dunque la mancata risposta al messaggio di posta certificata sarà considerata come voto favorevole.

Naturalmente grande impulso alle comunicazioni elettroniche viene dato anche nel procedimento di esdebitazione (art. 143 L.F.) nell'ambito del quale "ricorso e decreto del Tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata";

Interventi anche in materia di concordato preventivo, laddove, ai sensi del modificato art. 171 L.F., "Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni é onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso é contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non é comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale".

E' sempre la posta certificata il mezzo di comunicazione previsto anche per le comunicazioni previste dall'art. 172 (la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori) e dall'art. 173. 

Interventi dello stesso segno previsti in tema di liquidazione coatta amministrativa (194 e s.s L.F.) e di amministrazione straordinaria.

Riguardo all'entrata in vigore delle predette norme il Decreto Legge prevede che la stessa di verifica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non é stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Invece per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione siano già state effettuate le dette comunicazioni le disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 dovranno comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata ed invitarli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In conclusione, dunque e, in attesa di conoscere se la legge di conversione apporterà o meno delle modifiche all'impianto normativo proposto dal Governo, emerge sin d'ora un quadro di assoluta novità rispetto alle tradizionali forme di comunicazione ad oggi conosciute nel nostro ordinamento, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l'aspetto delle conseguenze legate alla mancata comunicazione per causa imputabile al destinatario.

Un filo sottile infatti lega tutte le disposizioni introdotte e cioè la scelta di "sanzionare" da un lato attraverso lo strumento del deposito in cancelleria e dall'altro attraverso l'aumento delle spese dei diritti di copia, il mancato utilizzo da parte dei professionisti (ma anche della pubblica amministrazione), delle  comunicazioni elettroniche e del documento elettronico in sostituzione (integrale o quasi) di quello cartaceo.

Naturalmente, quale che sia la scelta che adotterà il legislatore in via definitiva, il decreto richiama certamente tutti gli operatore del diritto a prestare una sempre maggiore attenzione e ad un uso responsabile e competente dello strumento informatico, elemento di imprescindibile importanza per il futuro della professione e, consentitemi, anche del diritto.


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