Convertito in legge il DL 90/2014. Insieme alle nuove norme sulla PA in vigore anche alcune modifiche per il processo civile telematico.

Con legge 11 agosto 2014 n. 114 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2014) è stato convertito il legge il DL 90/2014 del 24 giugno 2014, riguardante la riforma della Pubblica Amministrazione e, contenente, tra l'altro importanti disposizione in materia di processo civile telematico.


In relazione a quest'ultimo la legge ha conferma l'entrata in vigore obbligatoria del suo utilizzo in maniera graduale (30 giugno 2014 per i processi iniziati a partire da tale data e 31 dicembre per quelli già pendenti) così come già previsto nel decreto legge di giugno.

Tra le modifiche più rilevanti apportate agli artt. 45 e seguenti del DL 90/2014 in sede di conversione segnaliamo, invece, le seguenti:

- viene precisato che la comunicazione della sentenza integrale in modalità telematica alle parti costituite  non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325;

- viene aggiunto l'art. 45-bis. che, tra le altre cose, introduce le seguenti novità:
  •  modifica dell'art. 125, del codice di procedura civile, il cui secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax";
  •  modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in tema di comunicazioni telematiche) ed in particolare dopo l'art. 16 ter comma 1) è aggiunto il comma 1-bis che recita: "Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa". Aggiunto anche l'art. 16-septies. che recita:  (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo"
  • modifiche all'art. 136 del codice del processo amministrativo, nel quale viene richiesto ai difensori  di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. L'articolo poi prevede che"la comunicazione a mezzo fax è  eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax"
  • eliminate e sostituite le sanzioni di cui all''articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (DPR 115/2002) con la soppressione delle parole "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" e la sostituzione con l'espressione "ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile". 



In sintesi la posta certificata diventa lo strumento ordinario con cui la Cancelleria comunica con i difensori costituiti in giudizio, potendo alternativamente (nel caso in cui un indirizzo pec di un avvocato non sia reperibile dai pubblici registri) ciò avvenire a mezzo fax. Per tale motivo viene sanzionata la mancata indicazione del numero di fax nell'atto (così come priva avveniva per la mancata indicazione dell'indirizzo pec oggi non più obbligatoria vista appunto la possibilità di attingere ai registri pubblici per la PA).
Anche per le notifiche a mezzo posta certificata si applicano i criteri orari di cui all'art. 147 e, dunque, il limite delle 21, oltre il quale la notifica dovrà intendersi eseguita alle 7 del giorno successivo.

- modificato l'art. 9 della legge n. 53/94 (notificazioni eseguite dagli avvocati in proprio) il quale ora prevede che, in tutte le ipotesi in cui l'avvocato non possa fornire prova dell'avvenuta notificazione in modalità telematica debba procedere ai sensi del comma 1 bis del medesimo articolo e cioè stampando la prova cartacea (messaggi di posta certificata e relativi allegati) ed attestandone la conformità.

- modificato anche l'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis del DL 90/2014  il cui quarto periodo ora e' sostituito dal seguente:  "Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine".

In sostanza viene specificato che il documento informatico duplicato deve garantire la conformità all'originale tramite l'utilizzo di strumenti che consentano di ottenere una copia delle sue caratteristiche di origine.

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