Breve guida sulle notifiche via pec nel processo tributario

Anche nel processo tributario telematico è possibile eseguire notifiche a mezzo posta elettronica certificata utilizzando, però, una procedura diversa rispetto a quella prevista per gli avvocati dalla legge n. 53 del 1994, normativa non applicabile alla materia tributaria.

L’Art. 16 bis del D.Lgs. 546/1992 dispone, infatti, che: "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione."

L’art. 7, comma V, del DM 163/13 prevede poi che: "per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), raggiungibile al sito: www.indicepa.gov.it.
Sotto tale profilo appare, dunque, già un'evidente differenza rispetto alla legge n. 53/94, atteso che, mentre per quest'ultima è possibile validamente notificare soltanto ai soggetti che siano inseriti negli elenchi registro delle PA (consultabile previa autenticazione sul sito www.pst.giustizia.it), registro delle imprese (www.registroimprese.it), ReGIndE (aggiornato periodicamente con gli indirizzi degli avvocati) e consultabile, previa autenticazione dal sito www.pst.giustizia.it Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (c.d. INI-PEC) istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 consultabile dawww.inipec.gov.it nel processo tributario, quanto agli enti impositori (normalmente destinatari delle notifiche) è sufficiente che gli stessi siano inseriti nell'Indice PA.

Il Registro INI-PEC rimane, comunque, sempre utilizzabile per reperire i recapiti PEC di professionisti e imprese anche nel processo tributario telematico.

Il DM 04.08.2015, all’art. 6, disciplina le caratteristiche degli atti da notificare via PEC e prevede che: "Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’articolo 10". In sostanza tutti gli atti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere in formato pdf/A-1a, pdf/A-1b;
- non avere elementi attivi (no macro, link, ecc..);
- essere documenti nativi digitali (e cioè non essere scansione di copie cartacee);
- sottoscrizione con firma CAdES (quindi file con estesione .p7m).
- non superare i 5 mb.

Quanto alla procedura per le notifiche è, invece, disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 all’art. 16 bis e in due decreti ministeriali, il D.M. Economia e Finanze 163/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e il D.M. Economia e Finanze 4 agosto 2015 (le specifiche tecniche del processo tributario telematico).

La procedura per la notifica, rispetto a quella prevista dalla legge n. 53/94, è decisamente più snella in quanto, secondo la normativa citata, gli unici requisiti di validità sono quelli del rispetto dei formati di atti/documenti previsti dall’art. 10 D.M. 04 agosto 2015 e dell’individuazione dell’indirizzo PEC negli elenchi di cui al D.M. 163/13, nei termini sopra precisati.

E' dunque sufficiente un messaggio pec con oggetto libero (si può, ad esempio, indicare "notifica ricorso Tizio contro Agenzia Entrate") che contenga allegati (atti e documenti) conformi ai requisiti di cui al D.M. 04 agosto 2015.

In sintesi è possibile procedere nel seguente modo:

1) predisporre l'atto da notificare trasformando il file del ricorso in formato PDF/A;
2) firmare digitalmente l'atto in formato Cades (utilizzando cioè il formato .p7m)
3) eseguire una scansione del mandato cartaceo in formato PDF/A;
4) firmare digitalmente il mandato
5) aprire il proprio programma di posta elettronica (ovvero il sito web attraverso il quale viene gestita la posta certificata) e comporre un nuovo messaggio avente come destinatario l'ente contro il quale viene proposto il ricorso (rilevato dal registro Indice PA) ovvero (ad esempio in caso di appello) l'indirizzo pec del professionista ove era domiciliata la parte resistente nel precedente grado di giudizio;
6) inserire nell'oggetto una definizione che aiuti a ricordare il ricorso (es: notifica ricorso Tizio c/ Agenzia delle Entrate)
7) inserire quali allegati l'atto e la procura digitalmente firmati;
8) inviare il messaggio (ricordandosi di scegliere ove non sia già impostato la tipologia di ricevuta completa).

Una volta inviato il messaggio, come per tutte le pec, saranno generate due ricevute ed ossia una di accettazione ed una di avvenuta consegna (ovvero anche più di una di avvenuta consegna quando i destinatari siano più di uno) che andranno conservate in quanto poi successivamente utilizzate per il deposito telematico del ricorso (come prove di avvenuta notifica) presso la Commissione Tributaria competente che andrà eseguito entro 30 giorni dalla notifica stessa.

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